FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale che estero, è disciplinata dalla L. 27/12/1977 n.1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 – in quanto applicabile , nonché dal Codicedel Consumo di cui al D. Lgs n. 206 del 6 settembre2005 (artt. 82,100) e sue successive modificazioni.
AUTORIZZAZIONI
L’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, devono essere autorizzati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile.
DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto si intende per: a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici; b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi delseguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario; c) consumatore di pacchetti turistici, l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
INFORMAZIONI OBBLIGATORI
PRENOTAZIONE
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale o mail riepilogativa con tutti i dati dei servizi proposti e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione di contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico al cliente. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 87, comma 2Cod. Cons. prima dell’inizio del viaggio.
PAGAMENTI
La misura dell’acconto, del 50% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all’atto dellaprenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data entro cui, prima della partenza, dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, dall’opuscolo o da quanto altro. Il saldo sarà contestuale nel caso di offerte & last minute. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte del cliente e/o dell’organizzatore la risoluzione di diritto.
PREZZO
MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso informa scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 10. Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.
RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%; modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore. Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto: ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo,senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo, alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata. Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma verrà addebitato, oltre alle spese di apertura pratica ed eventuali premi assicurativi, l’importo della PENALE nella misura di seguito indicata:
a) Viaggi con voli di linea
10% della quota di partecipazione fino a 30 gg lavorativi antecedenti la data della partenza del viaggio; 25% della quota di partecipazione dal 29° al 15°giorno lavorativo antecedente la data della partenza del viaggio; 50% della quota di partecipazione dal 14° al 5° giorno lavorativo antecedente la data della partenza del viaggio; 75% della quota di partecipazione dal 4° giorno lavorativo alle 48 ore lavorative antecedenti la data della partenza del viaggio; 100% della quota di partecipazione trascorsi tali termini.
b) Viaggi con voli speciali
20% della quota di partecipazione fino a 30 gg lavorativi antecedenti la data della partenza del viaggio; 50% della quota di partecipazione dal 29° al 15°giorno lavorativo antecedente la data della partenza del viaggio; 75% della quota di partecipazione dal 14° al 5° giorno lavorativo antecedente la data della partenza del viaggio; 100% della quota di partecipazione trascorsi tali termini.
c) Solo Volo
100% di penale già alla conferma della prenotazione. ATTENZIONE: nel caso di pacchetti con VOLI DI LINEAe/o con BIGLIETTERIA WEB in caso di cancellazione verrà comunque conteggiato l’intero ammontare dei voli, indipendentemente dalla data di annullamento e dalla fascia di penale applicata al resto dei servizi. Nel caso in cui, a seguito di un annullamento, una camera DOPPIA debba diventare SINGOLA, il partecipante è tenuto comunque al pagamento del SUPPLEMENTO SINGOLA, ad esclusione dei casi in cui il compagno di viaggio che recede paghi penale 75% o 100%. Per tutte le combinazioni nessun rimborso verrà accordato a chi non si presenterà alla partenza (no, show) o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio stesso. Così pure alcun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali per l’espatrio. Tali penalità vengono necessariamente applicate da Mediterraneotravel.net . in quanto l’operatore ha assunto nei confronti dei diversi fornitori di servizi delle obbligazioni che comportano, in caso di annullamento anche parziale dei partecipanti, notevoli perdite economiche. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto o dell'accordo via mail.
MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
SOSTITUZIONI
Il consumatore rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: a. l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 7 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza,ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario; b. il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 89 Cod. Cons.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c. i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; d. il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le speseaggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione,nella misura che gli verrà quantificata prima dellacessione, (soprattutto eventuali costi di RIEMISSIONE dei biglietti aerei nonché le SPESE DI MODIFICA PRATICA indicate nel presente catalogo/sito www.meditrraneotravel.net). Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto a). L’organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata alle parti interessate prima della partenza.
OBBLIGHI DEI CONSUMATORI
CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.
REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte daquest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, daforza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia.
LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dei danni non può essere in ogni caso superiore ai limiti indicati dagli artt. 94 e 95 del Codice del Consumo.
OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.
RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario non potrà essere contestato l’inadempimento contrattuale. Il consumatore dovrà altresì – a pena di decadenza , sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
ADDENDUM: CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 19. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.). Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 16 della legge 38/2006 La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed alla pornografia minorile, anche se i reati sono commessi all'estero.
JE FAQ 1.2 - Developed by Joomla Extension